UNIFICAZIONE IMU-TASI a far corso dal 01.01.2020
La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente.
La disciplina normativa derivata dall’unificazione rappresenta una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un’ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti.
Il regolamento IMU del Comune di Robbio è stato predisposto con l’obiettivo divalorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune. Non sono stati pertanto riproposti gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi[1], che restano comunque disciplinati dalla legge 160/2019 e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Viene assicurata una continuità con il precedente regolamento IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa.
A far corso dal 21 maggio 2020 è operativo a tutti gli effetti il “Calcola Imu on line” con le aliquote deliberate per l’anno 2020, che recepisce l’abrogazione della tasi e le nuove aliquote Imu.
Si rimanda alla LEGGE 160/2019 commi da 738 a 783 di regolamentazione della nuova IMU per tutto quanto non esposto nel regolamento e nella delibera.
[1] Elementi strutturali che pure sono stati interessati da modifiche contenute nella Legge di bilancio 2020, per il cui approfondimento si rimanda alla Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali Anci/Ifel, disponibile all’indirizzo internet https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9979-nota-di-lettura-anci-ifel-legge-di-bilancio-2020.
IMU
- REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Anno 2016
- REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
INFORMATIVA DI RIEPILOGO
Si rammenta che, per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Versamenti
Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta del 7,6 per mille. L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2016. In data 28 aprile 2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale sono state confermate le aliquote previgenti.
TIPO | Scadenza | Parametri di calcolo |
---|---|---|
Acconto 2017 | 18 giugno 2018 | Aliquote 2017 |
Saldo 2017 | 17 dicembre 2018 | Aliquote 2017 |
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018.
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
---|---|---|
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
Codice tributo Tasi | Immobile | Destinatario versamento |
---|---|---|
3958 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune |
3960 | Aree fabbricabili | Comune |
3961 | Altri fabbricati | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
I soggetti passivi
Imu
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili;
- l’usufruttuario ( il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Tasi
Sono soggetti passivi della Tasi:
- il possessore dell’immobile;
- il detentore dell’immobile (per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale, ossia: l’inquilino, il comodatario, l’affittuario).
La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore.
La misura della ripartizione deliberata dal Comune per l’anno 2016 è:
- 10% detentore
- 90% possessore.
L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l’inquilino abita l’immobile, comunque occorre utilizzare l’aliquota prevista per gli “altri fabbricati”, senza applicazione della detrazione per abitazione principale.
Gli immobili interessati – La Tasi sulla prima casa non si paga nel 2016
L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.
TIPO | IMU | TASI |
---|---|---|
Fabbricati | SI | SI |
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | NO (solo A/1, A/8, A/9) | NO |
Fabbricati rurali | NO | SI |
Aree fabbricabili | SI | SI |
Terreni agricoli non di proprietà di imprenditori agricoli professionali | SI | NO |
Fabbricati
I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
---|---|
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
Ai soli fini Imu è prevista:
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, di fatto non utilizzati, come definito dall’art. 15 del Regolamento Imu 2016;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall’art. 16 del Regolamento Imu 2016;
- la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall’art. 17 del Regolamento Imu 2016.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu ma non dalla Tasi .
Terreni agricoli
Sono imponibili ai fini Imu i terreni agricoli di coloro che non sono imprenditori agricoli professionali. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. Per l’anno 2016 i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall’Imu, oltre che dalla Tasi.
Aree edificabili
Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si rimanda anche ai contenuti delle recenti deliberazioni dei valori minimi a metro quadro per le aree edificabili poste nel Comune di Robbio.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Allegati
Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – 2015
- REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Anno 2016
- REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
INFORMATIVA DI RIEPILOGO
Si rammenta che, per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Versamenti
Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta del 7,6 per mille. L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2016. In data 28 aprile 2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale sono state confermate le aliquote previgenti.
TIPO | Scadenza | Parametri di calcolo |
---|---|---|
Acconto 2016 | 16 giugno 2017 | Aliquote 2016 |
Saldo 2016 | 18 dicembre 2017 | Aliquote 2016 |
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
Il versamento può essere effettuato tramite modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
---|---|---|
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
Codice tributo Tasi | Immobile | Destinatario versamento |
---|---|---|
3958 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune |
3960 | Aree fabbricabili | Comune |
3961 | Altri fabbricati | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
I soggetti passivi
Imu
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili;
- l’usufruttuario ( il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Tasi
Sono soggetti passivi della Tasi:
- il possessore dell’immobile;
- il detentore dell’immobile (per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale, ossia: l’inquilino, il comodatario, l’affittuario).
La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore.
La misura della ripartizione deliberata dal Comune per l’anno 2016 è:
- 10% detentore
- 90% possessore.
L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l’inquilino abita l’immobile, comunque occorre utilizzare l’aliquota prevista per gli “altri fabbricati”, senza applicazione della detrazione per abitazione principale.
Gli immobili interessati – La Tasi sulla prima casa non si paga nel 2016
L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.
TIPO | IMU | TASI |
---|---|---|
Fabbricati | SI | SI |
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | NO (solo A/1, A/8, A/9) | NO |
Fabbricati rurali | NO | SI |
Aree fabbricabili | SI | SI |
Terreni agricoli non di proprietà di imprenditori agricoli professionali | SI | NO |
Fabbricati
I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
---|---|
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
Ai soli fini Imu è prevista:
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, di fatto non utilizzati, come definito dall’art. 15 del Regolamento Imu 2016;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall’art. 16 del Regolamento Imu 2016;
- la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall’art. 17 del Regolamento Imu 2016.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu ma non dalla Tasi .
Terreni agricoli
Sono imponibili ai fini Imu i terreni agricoli di coloro che non sono imprenditori agricoli professionali. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. Per l’anno 2016 i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall’Imu, oltre che dalla Tasi.
Aree edificabili
Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si rimanda anche ai contenuti delle recenti deliberazioni dei valori minimi a metro quadro per le aree edificabili poste nel Comune di Robbio.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Allegati
Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – 2015
Anno 2016:
- Delibera 26-2016.pdf
RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2016”. - Delibera 11-2016.pdf
Approvazione del regolamento generale delle entrate, del regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso e del regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. - Delibera 12-2016.pdf
Approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale per l’anno 2016 – parte I, parte II e parte III - Delibera 13-2016.pdf
Approvazione dell’imposta unica comunale: aliquote e tariffe per l’anno 2016. - PIANO FINANZIARIO TASI 2016 – Allegato A
Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune e inseriti nel piano finanziario, con indicazione analitica dei relativi costi e copertura percentuale ai fini della TASI 2016 - PIANO FINANZIARIO TARI 2016 – Allegato B
Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno 2016
Anno 2015:
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L’ANNO 2015
- ALL. A: PIANO FINANZIARIO TASI
- ALL. B: PIANO FINANZIARIO TARI
- Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – 2015