- Per l’anno 2022, per la prestazione di ANF, possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO come stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
- 2022 – Nuovi Importi
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2022, le rivalutazioni, per l’anno 2022della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2021dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 1,9 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022).
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